IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale n. 98/000612 r.g.g.i.p. pendente nei confronti di: 1) Basaglia Paolo nato il 1 marzo 1948 a Pordenone, ivi residente, via Vallona n. 55; 2) Caroli Giuseppe nato il 1 febbraio 1950 a Spello (Perugia), residente a Oderzo (Treviso), via Don L. Monza n. 12/01, imputati del reato di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) in relazione all' art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 14 agosto 1996 n. 493; Esaminata la richiesta di condanna per decreto formulata dal pubblico ministero dott. Lombardi Giuseppe e qui pervenuta in data 4 febbraio 1998; Premesso in fatto che la notizia di reato in esame trovava origine nella segnalazione inviata dal tribunale per i Diritti del malato di Udine, a seguito della quale il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione della A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", coadiuvata dal N.A.S. di Udine, dava corso ad un'ispezione presso la Divisione di cardiochirurgia-chirurgia toracica del locale ospedale civile, conclusasi con la redazione del verbale di accertamenti dd. 29 gennaio 1996, all'esito del quale venivano emanate in data 30 novembre 1996 una serie di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; Premesso altresi' che essendosi accertato in data 12 marzo e 27 agosto 1997 l'integrale adempimento delle prescrizioni emesse e la rimozione delle conseguenze dei reati nei termini prefissati, gli U.P.G. dello S.P.S.A.L. ammettevano i contravventori, individuati nel direttore generale e nel direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, all'oblazione amministrativa, cui il secondo, a differenza del primo, dava corso, sicche' in data 18 febbraio 1998 veniva emesso in parte qua decreto di archiviazione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 758/1994; Premesso, infine, che residua nei confronti di entrambi gli imputati l'esame del reato rubricato (in particolar modo per il Basaglia unitamente a molti altri per i quali si e' emesso separato decreto penale di condanna) per avere questi, quale direttore generale pro-tempore, e il Caroli nella veste di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera "Santa Maria della Misericordia", violato la norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 493/1996 in quanto la via di fuga e l'uscita di emergenza non risultavano indicate con apposita segnaletica; O s s e r v a Sussistono astrattamente nella fattispecie sopposta all'esame di questo ufficio tutti i presupposti per l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti dei contravventori su indicati, attesa l'evidenza della prova alla luce degli accertamenti svolti, l'imputabilita' soggettiva dell'omissione ad entrambi i soggetti sulla base del riparto di competenze all'interno delle aziende per i servizi sanitari delineato dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 30 agosto 1994, n. 12, la procedibilita' d'ufficio dei reati nonche' l'irrogabilita' della sola pena pecuniaria, prevista dal legislatore in alternativa alla pena detentiva, e nel caso certamente congrua e sufficiente. Si intende, tuttavia, preliminarmente sottoporre d'ufficio alla valutazione della ecc.ma corte l'attuale quadro normativo che tale decisione, allo stato, impone: il d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, negli artt. 20 segg., ha infatti introdotto e generalizzato un sistema di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rappresentato dall'oramai noto e praticato meccanismo della obbligatoria prescrizione emanata dall'organo di vigilanza, seguito, in ipotesi di ottemperanza, dall'ammissione del contravventore al pagamento di una somma predeterminata a titolo di oblazione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento per estinzione dell'illecito. Tale importante sistema e' stato esteso dal legislatore alle "contravvenzioni" (art. 19, comma 1, lett. a) d.lgs. 758 cit.), quali specificamente indicate nell'allegato l, il quale, a sua volta, originariamente ricomprendeva tutte le figure di reato del settore, vigenti alla data di emanazione del decreto. Per unanime interpretazione, trattasi di elenco di tipo tassativo, avente il pregio di facilitare l'interpretazione e l'applicazione del nuovo istituto, ma richiedente un continuo sforzo di attenzione da parte del legislatore per aggiornare la lista, integrandola con le contravvenzioni di nuova introduzione e creazione: il legislatore stesso ha confermato la lettura della tassativita' dell'elencazione, estendendo esplicitamente l'istituto pure alle contravvenzioni successivamente previste dal d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, contenente norme in tema di sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (art. 107); nonche' dal d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (art. 12 d.-l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modifiche, nella legge 23 maggio 1997, n. 135), inizialmente non previste ne' prevedibili in quanto inesistenti. Evidenti appaiono, pertanto, i problemi di disparita' di trattamento che si pongono in relazione a tutte le nuove fattispecie contravvenzionali per le quali estensione della prescrizione non vi sia stata: cio' che si verifica nel caso di specie, non rinvenendosi nell'ordinamento alcuna norma che consenta la definizione dei nuovi reati previsti dal d.lgs. n. 493/1996 a mezzo del sistema della prescrizione. Tale lacuna pare ancor piu' rimarchevole ove si valuti che lo stesso legislatore ne ha fatto il metodo necessario e generalizzato di definizione delle controversie penali in materia, pure futuribili, con la successiva ricomprensione in esso dei reati previsti dai d.lgs. nn. 494/1996 e 624/1996, con cio' evidenziando la precisa volonta' di consentire a tutti i contravventori alle norme in materia di sicurezza di giovarsene, nel dichiarato intento di favorire un pronto recupero delle situazioni di legalita' all'interno dei luoghi lavorativi, a tutela di beni primari di rango costituzionale, a preferenza di un approccio meramente repressivo e sanzionatorio; cio' che trova ulteriore rafforzamento nella obbligatorieta' e non discrezionalita' dell'adozione della prescrizione. L'omessa estensione dell'istituto della prescrizione ai nuovi reati attinenti la violazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute presso i luoghi di lavoro appare ancor piu' incongrua ove si consideri che esso era operativo per l'analoga contravvenzione contemplata dall'art. 7, d.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, regolante precedentemente la materia della segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, apputo abrogata dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 493 cit. e sostituita dalle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 8 piu' volte menzionato (cfr. art. 19, comma 1, lett. a) in relazione all'allegato 1, punto 20, d.lgs. n. 758/1994). Tale sistema definitorio e' altresi' operativo in relazione all'omessa apposizione delle indicazioni obbligatorie per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolose, secondo la disciplina introdotta proprio dall'art. 6, d.lgs. n. 493/1996 che ha riformulato l'art. 355, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sottoponibile a prescrizione ai sensi degli artt. 389, lett. c), d.P.R. n. 547 cit., 19, comma 1, lett. a) e allegato I, punto 4, d.lgs. n. 758/1994; nonche' a favore di una serie di norme variamente ponenti obblighi di segnalazione visiva di situazioni o zone di pericolo, in modo del tutto analogo a quanto prescritto dall'art. 2, d.lgs. n. 493 (ad esempio l'art. 41, comma 2, in relazione all'art. 50, lett. b), d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sull'obbligo di segnalare a mezzo cartellonistica le zone lavorative ove si raggunga un dato livello di esposizione al rumore; o l'art. 8, comma 8, in relazione all'art. 389, lett. c), d.P.R. n. 547/1955 - come riformulato dall'art. 33, comma 3, d.lgs. n. 626/1994 - sulla necessita' di segnalare le zone di pericolo presenti negli ambienti di lavoro in modo chiaramente visibile; l'art. 13, comma 10, punito dall'art. 389, comma c), d.P.R. n. 547, cit. - quale modificato dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 626 cit. - che impone l'evidenziazione delle vie d'uscita e d'emergenza a mezzo di apposita segnaletica, durevole ed idoneamente collocata). In tutte le situazioni da ultimo indicate, pacifica risulta l'estinguibilita' delle fattispecie contravvenzionali in via amministrativa, attesa la ricomprensione delle sanzioni penali nell'elenco previsto dall'allegato 1, al decreto n. 758/1994. Accade, pertanto, che il datore di lavoro che si sia visto contestare il reato di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 493/1996, non avendo segnalato le uscite di sicurezza, non puo' ottenere l'estinzione del reato conseguente all'ottemperanza al precetto in precedenza omesso, mentre il medesimo soggetto, che violi l'obbligo di segnalare le vie e le uscite di emergenza, quand'anche le stesse non si identifichino con le prime, puo' definire l'illecito con l'adempimento della prescrizione. Non pare, invero, ravvisabile una razionale giustificazione del diverso regime, quand'anche voluto, anziche' riconducibile ad un difettoso coordinamento degli interventi legislativi; in particolare il trattamento differenziato non risulta giustificato dalla maggior gravita' dei reati che all'art. 8, d.lgs. n. 493 fanno riferimento quando si consideri che risultano prescrivibili fattispecie di pari (es. art. 89, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 626/1994) o, addirittura, di maggior pericolosita' (es. art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 277/1991), ove si faccia riferimento sia al criterio della pena edittale sia alla natura degli interessi tutelati dalla norma, come appunto avviene per tutta la disciplina di prevenzione delle ipoacusie di origine professionale. In definitiva, non e' rinvenibile dalla scrivente alcuna ragione per cui il Basaglia e il Caroli, pur avendo provveduto ad installare la cartellonistica mancante e, quindi, a rimuovere la contravvenzione (cfr. annotazione datata 15 ottobre 1997 degli U.P.G. dello S.P.S.A.L.), sia pur in ossequio ad una prescrizione impropriamente adottata, non si vedano riconosciuta la facolta' di estinguere il corrispondente reato a mezzo dell'oblazione, cosi' definendo il procedimento in via amministrativa, potendo giovarsi dell'estinzione del reato in sede penale: la disparita' e' ancora piu' marcata ove si valuti che il Caroli ha gia' provveduto all'esborso di circa L. 17.000.000 per conseguire tale obiettivo, cosi' dimostrando la concreta volonta' di beneficiare del nuovo sistema misto di estinzione dei reati in materia di sicurezza. Rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost. si invoca pertanto il giudizio di costituzionalita' dell'art. 8, d.lgs. 14 agosto 1996 n. 493, reputandosi la questione di legittimita' che si solleva d'ufficio non manifestamente infondata: sotto il primo profilo, in considerazione dell'apparente manifesta irrazionalita' della scelta sanzionatoria all'interno del comparto normativo del diritto della sicurezza, rappresentando il canone della ragionevolezza, per consolidata giurisprudenza costituzionale, un limite alla discrezionalita' propria della funzione legislativa, sindacabile nelle manifestazioni di sviamento della funzione rispetto alle attribuzioni ad essa assegnate dall'ordinamento; in relazione al canone posto dall'art. 27, comma 3, Cost. poiche' la previsione di una sanzione penale obbligatoriamente applicabile alle sole contravvenzioni in materia di segnaletica nei luoghi di lavoro solo per la parte disciplinata dal d.lgs. n. 493/1996, pare vanificare pure il fine rieducativo imposto alla pena, evitabile dallo stesso contravventore aderendo alla prescrizione per ogni e qualsiasi altra fattispecie di reato del settore, e addirittura del microsettore della segnaletica di sicurezza, trattandosi dell'unica esclusione normativa sinora nota. Si segnala altresi' il possibile contrasto con l'art. 76, Cost. nascente dal mancato rispetto dei criteri direttivi cui era ispirata la delega, esercitata dal Governo con l'emanazione del d.lgs. n. 758/1994, autorizzato dalla legge 6 dicembre 1993 n. 499: in particolare l'incarico delegato al Governo in ordine ai reati in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro gli attribuiva il compito di introdurre una causa di estinzione del reato connessa all'adempimento delle prescrizioni obbligatoriamente impartite, estesa a tutte "le contravvenzioni previste da leggi speciali" (art. 1, lett. b), punto 1), senza distinzione alcuna. Vero e' che il sistema di elencazione espressa prescelto in sede di esercizio della delega risponde a criteri di maggior chiarezza e certezza del diritto: in tal modo, tuttavia, si e' aperta la strada a possibili, future esclusioni di contravvenzioni di nuova creazione, soprattutto in una fase di frenetico recepimento di direttive comunitarie nel settore della sicurezza, che pare violare la formulazione letterale, la ratio e l'intento del legislatore delegante e che puo' essere corretta unicamente con la previsione, di volta in volta, dell'estensione della prescrizione ai nuovi reati. E' appena il caso di sottolineare, in punto rilevanza di fatto, l'essenzialita' della risoluzione del proposto dubbio di costituzionalita', poiche' il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale proprio in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 8, d.lgs. n. 493/1994, pur potendosi astrattamente dar corso all'ammissione dei contravventori all'oblazione amministrativa a seguito della regolarizzazione della situazione: dipendono, quindi, dalla discussa legittimita' della norma che va ad impugnarsi le successive scelte procedimentali di competenza di questo ufficio, cioe' l'emissione del decreto penale di condanna in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalita', ovvero la restituzione degli atti all'ufficio della procura richiedente, affinche' dia corso al completamento del procedimento della prescrizione con l'ammissione dei contravventori all'oblazione amministrativa da parte degli U.P.G. operanti, restando nelle more il procedimento penale sospeso ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 758/1994. Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87.